1. Nel rispetto del regime delle competenze dello Stato, delle regioni e degli enti locali, di cui all'articolo 117 della Costituzione, la presente legge reca norme per il contenimento, la razionalizzazione e la qualità della spesa pubblica in ambito statale, regionale e locale.
1. È istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze l'Unità per il controllo, la valutazione e la qualità delle politiche e della spesa pubblica del Governo, degli enti territoriali, degli enti locali e delle società ad essi riconducibili, di seguito denominata «Unità».
2. L'Unità misura i livelli delle prestazioni e dei servizi resi ai cittadini dai soggetti di cui al comma 1 e valuta i risultati conseguiti e i relativi costi.
3. L'Unità valuta la qualità e l'efficienza dell'azione governativa e i relativi costi secondo i parametri stabiliti dal Rapporto dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) sulla riforma della regolazione nei Paesi membri del 1997, e dal Consiglio europeo di Laeken del 14 e 15 dicembre 2001 sull'allargamento dell'Unione europea.
4. L'azione governativa e i relativi costi sono valutati dall'Unità, in particolare, secondo i princìpi dell'imparzialità, eguaglianza, legalità, efficienza, trasparenza, informazione e qualità.
a) quattro dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica d'intesa tra loro;
b) due dal Presidente del Consiglio di Stato, previo parere conforme del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa;
c) due dal Presidente della Corte dei conti, previo parere conforme del Consiglio di presidenza della Corte dei conti;
d) tre dal Presidente del Consiglio dei ministri su indicazione vincolante della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome.
7. Il presidente dell'Unità è eletto a maggioranza assoluta dai membri dell'Unità tra i componenti nominati a norma del comma 6, lettera a). Il suo mandato scade dopo tre anni e sei mesi e non è rinnovabile.
8. I componenti dell'Unità sono scelti sulla base di una comprovata indipendenza ed esperienza tra professori universitari ordinari di materie giuridiche o economiche, nonché tra magistrati delle supreme magistrature amministrativa e contabile.
9. L'Unità, nello svolgimento delle sue funzioni, si avvale degli uffici del Ministero dell'economia e delle finanze. Può chiedere altresì dati, informazioni e documenti alle amministrazioni pubbliche, agli enti pubblici e alle società ed enti partecipati dallo Stato e dagli altri enti pubblici.
10. L'Unità riferisce alle Camere sulla propria attività mediante relazioni semestrali. Il Governo o un terzo dei membri di ciascun ramo del Parlamento possono chiedere che l'Unità riferisca alle Camere su specifici argomenti. L'Unità, qualora lo ritenga
1. L'Unità valuta, in base a metodologie di rilevazione e controllo predefinite, la qualità dell'attività gestionale, i costi e i risultati delle società per azioni controllate o partecipate dallo Stato.
2. L'Unità definisce le metodologie di rilevazione e di controllo per la verifica dei risultati delle società per azioni controllate o partecipate dallo Stato secondo criteri di omogeneità e trasparenza, tali da garantire il confronto qualitativo e quantitativo dei risultati per la loro corretta comunicazione e divulgazione.
3. Nel caso di valutazioni negative sull'operato delle società controllate e partecipate, per inefficienza o per mancanza di interesse generale, l'Unità riferisce alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Le competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, secondo i rispettivi Regolamenti, possono chiedere l'intervento del Ministro competente, anche per promuovere le iniziative conseguenti.
1. Al fine di assicurare un controllo indipendente e continuativo della qualità dell'azione di governo degli enti locali, nonché di accertare la ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento delle misure premiali, l'Unità provvede, in base a metodologie di rilevazione e di controllo predefinite ai sensi dell'articolo 3, comma 2, alla verifica delle dimensioni organizzative ottimali dei medesimi enti, alla definizione dei parametri di valutazione
1. Nel rispetto del regime delle competenze di cui all'articolo 117 della Costituzione, e nell'ambito dei princìpi di coordinamento per il contenimento della spesa pubblica regionale, l'Unità valuta la qualità delle politiche pubbliche poste in essere dalle società partecipate o controllate dalle regioni e i relativi costi.
2. L'Unità valuta inoltre la rispondenza tra le politiche pubbliche poste in essere